Carta Nazionale Palestinese
La Carta Nazionale palestinese: Risoluzioni del Consiglio Nazionale palestinese 1-17 luglio 1968
Testo della Carta:
Articolo 1:
La Palestina è la patria del popolo arabo palestinese; è una parte indivisibile della patria araba, e il popolo palestinese è parte integrante della nazione araba.
Articolo 2:
La Palestina, con i confini che aveva durante il Mandato britannico, è un’unità territoriale indivisibile.
Articolo 3:
Il popolo arabo palestinese possiede il diritto legale alla propria patria e ha il diritto di determinare il proprio destino dopo aver raggiunto la liberazione del proprio paese secondo i propri desideri e interamente di propria volontà e consenso.
Articolo 4:
L’identità palestinese è una caratteristica genuina, essenziale e intrinseca; viene trasmessa dai genitori ai figli. L’occupazione sionista e la dispersione del popolo arabo palestinese, attraverso i disastri che li hanno colpiti, non fanno perdere la loro identità palestinese e la loro appartenenza alla comunità palestinese, né li negano.
Articolo 5:
I palestinesi sono quei cittadini arabi che, fino al 1947, risiedevano normalmente in Palestina indipendentemente dal fatto che ne fossero stati sfrattati o vi fossero rimasti. Chiunque sia nato, dopo quella data, da un padre palestinese – sia all’interno che all’esterno della Palestina – è anche palestinese.
Articolo 6:
Gli ebrei che avevano normalmente risieduto in Palestina fino all’inizio dell’invasione sionista saranno considerati palestinesi.
Articolo 7:
Che ci sia una comunità palestinese e che abbia una connessione materiale, spirituale e storica con la Palestina sono fatti indiscutibili. È un dovere nazionale allevare i singoli palestinesi in modo rivoluzionario arabo. Tutti i mezzi di informazione e di educazione devono essere adottati per far conoscere al palestinese il suo paese nel modo più profondo, sia spirituale che materiale, che sia possibile. Deve essere preparato alla lotta armata e pronto a sacrificare la sua ricchezza e la sua vita per riconquistare la sua patria e ottenere la sua liberazione.
Articolo 8:
La fase della loro storia, attraverso la quale il popolo palestinese sta vivendo, è quella della lotta nazionale (watani) per la liberazione della Palestina. Quindi i conflitti tra le forze nazionali palestinesi sono secondari, e dovrebbero finire per il conflitto fondamentale che esiste tra le forze del sionismo e dell’imperialismo da un lato, e il popolo arabo palestinese dall’altro. Su questa base le masse palestinesi, indipendentemente dal fatto che risiedano nella patria nazionale o nella diaspora (mahajir) costituiscono – sia le loro organizzazioni che gli individui – un fronte nazionale che lavora per il recupero della Palestina e la sua liberazione attraverso la lotta armata.
Articolo 9:
La lotta armata è l’unico modo per liberare la Palestina. Questa è la strategia generale, non solo una fase tattica. Il popolo arabo palestinese afferma la sua assoluta determinazione e la sua ferma risoluzione a continuare la sua lotta armata e a lavorare per una rivoluzione popolare armata per la liberazione del suo paese e il suo ritorno ad esso . Essi affermano anche il loro diritto alla vita normale in Palestina e di esercitare il loro diritto all’autodeterminazione e alla sovranità su di essa.
Articolo 10:
L’azione del commando costituisce il nucleo della guerra di liberazione popolare palestinese. Ciò richiede la sua escalation, la sua completezza e la mobilitazione di tutti gli sforzi popolari ed educativi palestinesi e la loro organizzazione e coinvolgimento nella rivoluzione palestinese armata. Richiede anche il raggiungimento dell’unità per la lotta nazionale (watani) tra i diversi raggruppamenti del popolo palestinese, e tra il popolo palestinese e le masse arabe, in modo da garantire la continuazione della rivoluzione, la sua escalation e la vittoria.
Articolo 11:
I palestinesi avranno tre motti: unità nazionale (wataniyya), mobilitazione nazionale (qawmiyya) e liberazione.
Articolo 12:
Il popolo palestinese crede nell’unità araba. Al fine di contribuire al raggiungimento di tale obiettivo, tuttavia, essi devono, nella fase attuale della loro lotta, salvaguardare la loro identità palestinese e sviluppare la loro coscienza di tale identità, e opporsi a qualsiasi piano che possa dissolverla o comprometterla.
Articolo 13:
L’unità araba e la liberazione della Palestina sono due obiettivi complementari, il raggiungimento di uno dei quali facilita il raggiungimento dell’altro. Così, l’unità araba conduce alla liberazione della Palestina, la liberazione della Palestina conduce all’unità araba; e il lavoro verso la realizzazione di un obiettivo procede fianco a fianco con il lavoro verso la realizzazione dell’altro.
Articolo 14:
Il destino della nazione araba, e in effetti l’esistenza araba stessa, dipende dal destino della causa palestinese. Da questa interdipendenza scaturisce il perseguimento e la lotta della nazione araba per la liberazione della Palestina. Il popolo della Palestina svolge il ruolo di avanguardia nella realizzazione di questo obiettivo sacro (qawmi).
Articolo 15:
La liberazione della Palestina, da un punto di vista arabo, è un dovere nazionale (qawmi) e tenta di respingere l’aggressione sionista e imperialista contro la patria araba, e mira all’eliminazione del sionismo in Palestina. La responsabilità assoluta di ciò ricade sulla nazione araba – popoli e governi – con il popolo arabo della Palestina all’avanguardia. Di conseguenza, la nazione araba deve mobilitare tutte le sue capacità militari, umane, morali e spirituali per partecipare attivamente con il popolo palestinese alla liberazione della Palestina. Essa deve, in particolare nella fase della rivoluzione palestinese armata, offrire e fornire al popolo palestinese tutto l’aiuto possibile, il sostegno materiale e umano, e mettere a loro disposizione i mezzi e le opportunità che permetteranno loro di continuare a svolgere il loro ruolo guida nella rivoluzione armata, fino a quando non libereranno la loro patria.
Articolo 16:
La liberazione della Palestina, dal punto di vista spirituale, fornirà alla Terra Santa un’atmosfera di sicurezza e tranquillità, che a sua volta salvaguarderà i santuari religiosi del paese e garantirà la libertà di culto e di visita a tutti, senza discriminazioni di razza, colore, lingua o religione. Di conseguenza, il popolo palestinese guarda a tutte le forze spirituali del mondo per il sostegno.
Articolo 17:
La liberazione della Palestina, da un punto di vista umano, restituirà all’individuo palestinese la sua dignità, il suo orgoglio e la sua libertà. Di conseguenza il popolo arabo palestinese attende il sostegno di tutti coloro che credono nella dignità dell’uomo e nella sua libertà nel mondo.
Articolo 18:
La liberazione della Palestina, da un punto di vista internazionale, è un’azione difensiva resa necessaria dalle esigenze di autodifesa. Di conseguenza il popolo palestinese, desideroso come lo è dell’amicizia di tutti i popoli, si rivolge agli stati amanti della libertà e della pace per il sostegno al fine di ripristinare i loro legittimi diritti in Palestina, per ristabilire la pace e la sicurezza nel paese e per consentire al suo popolo di esercitare la sovranità e la libertà nazionali.
Articolo 19:
La spartizione della Palestina nel 1947 e l’istituzione dello stato di Israele sono del tutto illegali, indipendentemente dal passare del tempo, perché erano contrari alla volontà del popolo palestinese e al loro diritto naturale nella loro patria, e incoerenti con i principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite; in particolare il diritto all’autodeterminazione.
Articolo 20:
La Dichiarazione Balfour, il Mandato per la Palestina, e tutto ciò che è stato basato su di essi, sono considerati nulli. Rivendicazioni di legami storici o religiosi degli ebrei con la Palestina sono incompatibili con i fatti della storia e la vera concezione di ciò che costituisce lo stato. L’ebraismo, essendo una religione, non è una nazionalità indipendente. Né gli ebrei costituiscono un’unica nazione con una propria identità; sono cittadini degli stati a cui appartengono.
Articolo 21:
Il popolo arabo palestinese, esprimendosi con la rivoluzione palestinese armata, rifiuta tutte le soluzioni che sostituiscono la liberazione totale della Palestina e respinge tutte le proposte volte alla liquidazione del problema palestinese, o alla sua internazionalizzazione.
Articolo 22:
Il sionismo è un movimento politico organicamente associato all’imperialismo internazionale e antagonista a tutte le azioni di liberazione e ai movimenti progressisti nel mondo. È razzista e fanatico nella sua natura, aggressivo, espansionista e coloniale nei suoi obiettivi e fascista nei suoi metodi. Israele è lo strumento del movimento sionista, e base geografica per l’imperialismo mondiale collocato strategicamente in mezzo alla patria araba per combattere le speranze della nazione araba per la liberazione, l’unità e il progresso. Israele è una costante fonte di minaccia nei confronti della pace in Medio Oriente e nel mondo intero. Poiché la liberazione della Palestina distruggerà la presenza sionista e imperialista e contribuirà all’instaurazione della pace in Medio Oriente, il popolo palestinese cerca il sostegno di tutte le forze progressiste e pacifiche e li esorta tutti, indipendentemente dalle loro affiliazioni e convinzioni, ad offrire al popolo palestinese tutto l’aiuto e il sostegno nella loro giusta lotta per la liberazione della loro patria.
Articolo 23:
La richiesta di sicurezza e di pace, così come la richiesta di diritto e giustizia, richiedono a tutti gli stati di considerare il sionismo un movimento illegittimo, di mettere fuori legge la sua esistenza e di vietare le sue operazioni, in modo che le relazioni amichevoli tra i popoli possano essere preservate e la lealtà dei cittadini alle loro rispettive terre d’origine salvaguardata.
Articolo 24:
Il popolo palestinese crede nei principi di giustizia, libertà, sovranità, autodeterminazione, dignità umana e nel diritto di tutti i popoli di esercitarli.
Articolo 25:
Per la realizzazione degli obiettivi di questa Carta e dei suoi principi, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina svolgerà il suo ruolo nella liberazione della Palestina in conformità con la Costituzione di questa Organizzazione.
Articolo 26:
L’Organizzazione di Liberazione della Palestina, rappresentante Palestinese di forze rivoluzionarie, è responsabile per gli Arabi Palestinesi, movimento per le persone in lotta – per recuperare la sua patria, liberare e restituire ad esso e all’esercizio del diritto all’autodeterminazione in esso – in tutti i campi militari, politici e finanziari e anche per tutto ciò che può essere richiesto dal caso Palestinese nei nivelli inter-Arabi e internazionali.
Articolo 27:
L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina coopererà con tutti gli stati arabi, ciascuno secondo le sue potenzialità; e adotterà una politica neutrale tra di loro alla luce delle esigenze della guerra di liberazione; e su questa base non interferirà negli affari interni di qualsiasi stato arabo.
Articolo 28:
Il popolo arabo palestinese afferma la genuinità e l’indipendenza della sua rivoluzione nazionale (wataniyya) e rifiuta ogni forma di intervento, amministrazione fiduciaria e subordinazione.
Articolo 29:
Il popolo palestinese possiede il diritto legale fondamentale e autentico di liberare e recuperare la propria patria. Il popolo palestinese determina il suo atteggiamento verso tutti gli stati e le forze sulla base delle posizioni che adottano nei confronti della rivoluzione palestinese per soddisfare gli obiettivi del popolo palestinese.
Articolo 30:
Combattenti e portatori di armi nella guerra di liberazione sono il nucleo dell’esercito popolare che sarà la forza protettiva per i guadagni del popolo arabo palestinese.
Articolo 31:
L’Organizzazione deve avere una bandiera, un giuramento di fedeltà, e un inno. Tutto ciò è deciso in conformità di un regolamento speciale.
Articolo 32:
I regolamenti, che saranno noti come Costituzione dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina, saranno allegati alla presente Carta. Stabilirà il modo in cui l’Organizzazione, i suoi organi e le sue istituzioni, saranno costituiti; la rispettiva competenza di ciascuno; e i requisiti del suo obbligo ai sensi della Carta.
Articolo 33:
La presente Carta non può essere modificata se non con il [voto] della maggioranza dei due terzi del totale dei membri del Congresso Nazionale dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina [preso] in una sessione speciale convocata a tal fine.